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Edilizia libera, dal 22 aprile in vigore il “glossario” unico

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Dal 22 aprile il regime giuridico sarà unico su tutto il territorio nazionale, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore sulle attività edilizie

Per i piccoli lavori edilizi da realizzare in abitazioni o attività produttive senza particolari autorizzazioni (che non richiedano SCIA e CILA) ora è arrivato un glossario unico per tutto il Paese. E’ l’effetto del decreto del 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di concerto con il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione), recanteApprovazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.” che entrerà in vigore il 22 aprile.

Si è messo ordine, così, nelle molteplici interpretazioni sul suolo italiano della legge esistente che autorizza diversi lavori ad essere realizzati senza permessi, sempre nel rispetto delle leggi in materia.

Il decreto individua le principali categorie di intervento e un primo elenco delle 58 principali opere che possono essere realizzate in edilizia libera, allegando una tabella di facile utilizzo per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Il glossario specifica, inoltre, per le “opere contingenti temporanee” di maggiori dimensioni, quali gazebo o stand, che l’installazione va effettuata previa comunicazione avvio lavori, mentre manutenzioni e rimozioni sono in edilizia.

Gli interventi di edilizia libera nel glossario unico

Sono attività di edilizia libera la sostituzione di pavimentazioni esterne ed interne, il rifacimento di intonaci interni ed esterni, il rinnovamento di opere di lattoneria, come grondaie e pluviali, la sostituzione di rivestimenti interni ed esterni e di serramenti. Non è soggetta a comunicazioni o autorizzazioni la sostituzione di inferriate e di altri elementi antintrusione, di parapetti e ringhiere.

Se si rispettano le caratteristiche tipologiche e materiche, anche la riparazione e la sostituzione dei manti di copertura non richiedono comunicazioni o autorizzazioni di alcun tipo. Lo stesso vale per il rinnovamento o la messa a norma degli impianti elettrici, di distribuzione del gas, igienico-sanitari, di illuminazione esterna, di protezione antincendio e di climatizzazione. Anche l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici, al di fuori dei centri storici, è considerata come un’attività di edilizia libera. Nessun titolo edilizio anche per i gazebo e altri arredi da giardino.

Rispetto al decreto “Scia 2”, il glossario entra nel dettaglio

La categoria “edilizia libera” – va ricordato – era stata ampliata proprio dal decreto “Scia 2”, che vi aveva inserito alcuni interventi prima soggetti alla Cil (Comunicazione di inizio lavori), comunicazione abolita dallo stesso decreto. Tale ampliamento viene recepito dal glossario che, però, fa anche un passo in più e per ciascuna voce di “edilizia libera” contenuta nell’allegato A al decreto “Scia 2”, va a dettagliare quali attività non necessitano di comunicazione.

Quindi, se il decreto “Scia 2” liberalizzava, ad esempio, gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, il glossario, specifica che in tale voce vanno considerati i gazebo, i ripostigli per attrezzi e i pergolati, purché di limitate dimensioni (in questo caso la discrezionalità è ancora presente) e non stabilmente infissi al suolo. Vi rientrano, inoltre, gli arredi da giardino, come i barbecue in muratura, fontane, muretti, fioriere e panche.

Leggi il Glossario degli interventi che non richiedono Scia e Cila

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