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Il CTI prepara una nuova linea guida per la verifica egli impianti a combustibile liquido o solido

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Il progetto definirà i criteri e procedure per eseguire la verifica degli impianti di riscaldamento, produzione acqua calda e cottura cibi in esercizio

Giuseppe Pinna del CTI – Comitato Termotecnico Italiano – ha pubblicato sulla rivista mensile “Energia e Dintorni un’interessante articolo sul nuovo progetto di norma a cura della Commissione tecnica CT 258 “Canne fumarie” del CTl, dal titolo “Impianti alimentati a combustibile liquido o solido in esercizio: linee guida per la verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza”.

“Questo nuovo lavoro (spiega Pinna) si pone l’obiettivo di estendere agli impianti a combustibile liquido o solido i contenuti e criteri definiti, per il settore del gas, dalla UNI 10738:2012 “Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio – Linee guida per la verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza”, tenendo conto delle differenze e delle specificità legate agli impianti alimentati a combustibile liquido o solido. Come già la UNI 10738, il lavoro ha l’obiettivo di coprire tutte le parti di impianto che concorrono alla sicurezza, e pertanto conterrà una sezione generale e quattro sezioni dedicate alle parti specifiche dell’impianto:

– linee di adduzione del combustibile liquido da serbatoio a bruciatore;

– locali adibiti allo stoccaggio del combustibile solido;

– apparecchi di utilizzazione e locali d’installazione;

– sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione.

L’approccio adottato nella bozza, al pari di quello della UNI 10738, prevede che la verifica, i cui risultati sono da riportare su un rapporto tecnico, possa determinare tre possibili esiti:

– “impianto idoneo al funzionamento” = assenza di anomalie. Quest’esito consente l’utilizzo dell’impianto senza la necessità di alcun intervento;

– “impianto idoneo al funzionamento temporaneo” = presenza di anomalie che non costituiscono pericolo immediato: l’utilizzo dell’impianto è ammesso per un periodo di tempo stabilito dall’operatore che esegue la verifica, ma comunque entro un limite massimo (che dovrebbe essere fissato in 30 giorni) entro il quale l’impianto deve essere adeguato o in alternativa essere messo fuori servizio;

– “impianto non idoneo al funzionamento” = presenza di anomalie che possono costituire pericolo immediato.  L’impianto deve essere immediatamente messo fuori servizio fino ad avvenuto adeguamento.

Rispetto agli impianti alimentati a gas, (continua pinna) per i quali la messa fuori servizio può essere assicurata mediante chiusura e sigillatura dell’adduzione gas, lo stesso non è fattibile con gli impianti a biomassa a carica manuale, pertanto l’eventuale messa fuori servizio deve essere accompagnata da un idoneo cartello di avviso che informi del pericolo e diffidi chiunque dall’utilizzare l’impianto. Il rapporto tecnico di verifica dovrà evidenziare l’esito (positivo o negativo) di ciascun controllo, fornire indicazioni dettagliate sui controlli eseguiti e formulare il giudizio conclusivo sullo stato di sicurezza dell’impianto in oggetto. La norma fornisce, per ciascuno dei punti di verifica, i criteri per individuare le anomalie che determinano l’idoneità al funzionamento temporaneo e quelle che determinano invece la non idoneità al funzionamento. È delegata all’operatore incaricato del controllo la decisione sull’esito finale complessivo per tutti i casi in cui al termine della verifica siano state riscontrate diverse anomalie di diverso livello.

La norma consentirà agli operatori di fumisteria di avere un riferimento, attualmente mancante, per la valutazione dello stato degli impianti esistenti ai fini della loro esercibilità in sicurezza. Dato il parco impianti attualmente presente in Italia, spesso anche molto datati, saranno stabilite una base di regole per l’esecuzione di verifiche più oggettive e ripetibili, rispettose delle norme di prodotto e di installazione, anche tenendo conto della situazione normativa esistente ai tempi dell’installazione.”

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