Accanto all’obbligo di installare termovalvole e contabilizzatori, lo scorso 18 settembre è entrato in vigore il Decreto 21 aprile 2017 n. 93 che definisce la nuova disciplina attuativa della normativa sui controlli e sulla vigilanza degli strumenti di misura in servizio conformi alle normative nazionali ed europee.
Gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti alle seguenti tipologie di controlli successivi:
a) verificazione periodica;
b) controlli casuali o a richiesta;
c) vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea.
La verifica periodica degli strumenti di misura è eseguita dagli organismi che sono stati accreditati e che sono in possesso dei requisiti dell’allegato I, dopo che hanno presentato apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a Unioncamere, contenente i dati riportati dall’art. 11.
Unioncamere forma l’elenco degli organismi che hanno presentato apposita SCIA per lo svolgimento di attività di verificazione periodica. Tale elenco è reso pubblico, è consultabile anche per via informatica e telematica. La verifica periodica su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale ha lo scopo di accertare se essi riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo. Gli organismi dovranno inviare telematicamente, entro dieci giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di Commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati riportante gli elementi indicati all’art. 13.
I controlli casuali degli strumenti in servizio sono effettuati dalle Camere di commercio, a intervalli casuali, senza determinata periodicità e, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e continuità dei servizi, senza preavviso, pur garantendo il contraddittorio. La Camera di Commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni effettuate dai titolari degli strumenti di misura soggetti all’obbligo della verificazione periodica e delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attività di verificazione periodica e degli esiti dell’attività relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere.
Le Camere di commercio formano altresì l’elenco dei titolari degli strumenti di misura, consultabile dal pubblico anche per via informatica e telematica ai soli fini dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia di metrologia legale. L’organismo nazionale di accreditamento (l’unico organismo che in uno Stato membro è autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008) esegue la propria attività di sorveglianza sugli organismi accreditati. Alle Camere di Commercio sono devolute le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione del presente decreto.
Abrogati sette precedenti decreti (art. 17, comma 1) e sei direttive del Ministero dello Sviluppo Economico (art. 17, comma 2); dettate le disposizioni transitorie per gli organismi già abilitati ad effettuare verificazioni periodiche e per gli strumenti già oggetto di verifiche periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati (art. 18).
Si ricorda che tutti i contabilizzatori di calore attualmente in commercio sono dotati dimarcatura MID mentre i ripartitori dei consumi di riscaldamento ne sono sprovvisti ma rispondono alla norma tecnica UNI EN 834.
La verificazione periodica è un controllo metrologico legale periodico da effettuare sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.