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Allaccio ad una rete di teleriscaldamento a biomassa

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Nel caso di allaccio ad una rete di teleriscaldamento a biomassa, in sostituzione di una caldaia a combustibile Fossile, quali devono essere i requisiti da rispettare per fruire della detrazione ai sensi del comma 344?
Per documentare le prestazioni energetiche di un edificio a seguito dell’allaccio ad una rete di teleriscaldamento, l’art. 3, c. 2, del decreto ministeriale 11/3/08 prescrive che per calcolare il contributo alla
riduzione dell’indice di prestazione energetica a seguito dell’installazione di uno scambiatore di calore da allacciare a reti di teleriscaldamento, si applica il fattore di conversione dell’energia termica utile in energia
primaria, così come dichiarato dal gestore della rete di teleriscaldamento, senza che i requisiti tecnici
e ambientali riportati dall’articolo 1, comma 2 dello stesso decreto costituiscano riferimento diretto.
Comunque, in analogia a quanto stabilito nei provvedimenti attuativi dei decreti ministeriali 20/07/2004 e successive modificazioni, nonché estendendo il principio contenuto nell’art. 3 c. 3 del DM 11/3/08 circa
le modalità di attribuzione del potere calorifico alla biomassa, si ritiene che il gestore di reti di teleriscaldamento a biomassa, nel rilasciare la richiamata dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2, debba assumere una quota di energia fossile pari al 30% dell’energia primaria realmente fornita all’impianto.
Fonte: Enea

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