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Canna fumaria. Condannato l’appaltatore al risarcimento dei danni causati dall’incendio

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L’incendio causato dall’inadeguato isolamento della canna fumaria del camino legittima la responsabilità dell’appaltatore

In tema di appalto, l’appaltatore ha il preciso obbligo, normativamente sanzionato, di eseguire le opere a regola d’arte assicurando al committente un’opera esente da vizi e garantendo allo stesso un risultato tecnico conforme alle sue esigenze ed è tenuto a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni od i vizi dell’opera.

Ne consegue che l’appaltatore ha ben precise responsabilità e non può nascondersi dietro attività compiute da terzi artigiani: difatti, egli, in considerazione della sua esperienza, ha sempre il potere di far notare inesattezze e possibili difetti che potrebbero derivare dall’esecuzione di un intervento in un particolare modo.

Realizzazione di una canna fumaria.

Così si è pronunciato il Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza del 31 marzo 2016 n. 441, ove è stato precisato che l’appaltatore è responsabile anche per i danni successivamente determinatesi a seguito del difetto di realizzazione della canna fumaria del camino posta in essere da altro soggetto.

Questi i fatti di causa. Tizio, con citazione, chiamava in giudizio l’appaltatore Caio, deducendo di aver subito ingentissimi danni a seguito di un incendio della propria abitazione, ristrutturata dalla ditta del sig.

Caio, evidenziando come, anche a seguito dei rilievi dei Vigili del Fuoco intervenuti per domare l’incendio, la causa di esso dipendeva dall’inadeguato isolamento della canna fumaria del camino realizzato a ridosso delle travi in legno.

Pertanto, l’attore chiedeva al Giudice adito di accertare la responsabilità dell’appaltatore Caio per l’imperizia, la negligenza e la mancata vigilanza secondo le regole dell’arte nella installazione della canna fumaria; nonché, il dovuto risarcimento del danno patito.

Costituendosi in giudizio, l’appaltatore convenuto, contestava in toto le richieste dell’attore; in particolare, preliminarmente eccepiva l’intervenuta decadenza dell’azione, in quanto il danno (nel 2008) si era verificato a distanza di cinque anni dalla consegna dell’opera (nel 2003).

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Nel merito, invece, il convenuto, attribuiva la responsabilità dell’accaduto a Sempronio (l’artigiano che aveva posto in opera la canna fumaria). Nella vicenda in esame, data la gravità del fatto, era stata anche configurata in procedimento penale l’ipotesi di reato in capo al convenuto appaltatore.

Orbene, premesso quanto innanzi esposto, l’oggetto della controversia riguarda, preliminarmente, la validità dell’azione (ai fini dei termini decadenziali); nel merito, in particolare, se la prestazione dedotta (installazione della canna fumaria), era stata posta in essere secondo le regole d’arte del contratto d’appalto.

Quanto alla decadenza dell’azione, l’art. 1669 c.c. prevede 1 anno per denunciare i difetti dalla scoperta del vizio e 2 anni per iniziare l’azione dalla denuncia; a tal proposito, il Giudice di Reggio Emilia, ha evidenziato che l’interferenza delle norme penali (ipotesi di reato art. 449 c.p.) sul regime delle norme civili (art. 1669 c.c.), determina l’inapplicabilità del termine di decadenza dell’azione invocato dal convenuto.

Per meglio dire, la norma art. 2947 comma III c.c. dispone che, nei casi in cui il fatto generatore dell’illecito ha anche rilevanza penale, il termine di prescrizione del diritto risarcitorio corrisponde a quello di prescrizione del reato stesso (prevalenza della norma penale su quella civile); quindi, il termine prescrizionale nel caso in esame è quello previsto per il reato del “delitto colposo di comune pericolo previsto dall’art.449 c.p.”, ovvero di sei anni.

Difatti, secondo il ragionamento del giudice, gli interessi individuali, non possono soffrire di limiti e restrizioni nella loro tutela; sicché, è stata respinta l’eccezione di prescrizione dell’azione.

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Quanto, invece, al merito della vicenda (installazione della canna fumaria), dalle risultanze istruttorie è emerso che l’appaltatore aveva realizzato una trave proprio nella zona destinata alla realizzazione della canna fumaria del camino, ovvero in un luogo oggettivamente del tutto inadeguato per garantire la sicurezza dell’intera struttura.

In merito alla circostanza del montaggio della canna fumaria, affidata ad altro soggetto terzo (Sempronio), il Tribunale adito ha avuto modo di evidenziare che l’appaltatore, aveva un preciso obbligo di coordinamento e controllo delle attività poste in essere da altri artigiani coinvolti nell’intero progetto, e ciò in ragione, da un lato, della propria preparazione tecnica che avrebbe dovuto garantire al committente una corretta esecuzione dell’incarico ricevuto nella sua accezione più ampia e, dall’altro, in forza delle obbligazioni assunte che gli imponevano di realizzare un prodotto completo. Da ciò consegue la sua responsabilità (appaltatore) per omissione di controllo.

Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale adito, ha condannato l’appaltatore al risarcimento dei danni causati dall’incendio.

 

Fonte: Condominio Web

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